Lunedì 14 giugno 2021

Ricerca e Sviluppo: come recuperare il credito d'imposta non ancora fruito

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 396 del 9 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito d'imposta attività e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145).
In particolare, rispondendo ad una società che non ha usufruito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nell'anno 2015 e non li ha indicati nel modello Unico Sc 2016, l'Agenzia precisa che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all'anno nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo), non rappresenta un ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.

Tuttavia, per non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora rettificabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista avvalendosi del ravvedimento operoso. 
Inoltre, la società dovrà essere predisposta l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

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