Con Risposta n. 16 del 28 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" e gli "incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero" sono cumulabili.
In assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, spiegano le Entrate, il "nuovo regime" è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Né l'articolo 5 del Dl n. 209/2023, né l'articolo 44 del Dl n. 78/2010, infatti, prevedono un espresso divieto di cumulo tra le due agevolazioni.
I diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia, dunque, sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Ad esempio, il contribuente che, al rientro in Italia, svolga un'attività di ricerca ed eserciti anche un'attività di lavoro autonomo, potrà applicare l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio n. 78, ai redditi prodotti in Italia per l'attività di ricerca e l'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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