Tra le novità in materia di Irpef introdotte dal DL n. 216/2023, analizzate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E del 6 febbraio, anche l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).
L’ACE, l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Ciò premesso, l'art. 5 del Dl n. 216/2023, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
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