Martedì 16 aprile 2024

Riforma fiscale: dalle Entrate istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto diverse novità in tema di dichiarazioni dei redditi.
Tra queste, l'ulteriore semplificazione della procedura di presentazione del modello 730, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dalla campagna dichiarativa 2024. 
Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. 
I contribuenti interessati, tramite un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate. Queste informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

Snelliti e semplificati anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. 

Nella Circolare n. 8/E dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli uffici sulle suddette misure. Quattro paragrafi dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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