Con la Risposta n. 354 del 15 settembre l'Agenzia Entrate, rivolgendosi ad una Fondazione, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai compensi che la stessa dovrà corrispondere agli artisti fiscalmente non residenti.
Più precisamente la Fondazione chiede di sapere se, "a prescindere dal numero di prove effettuate nel territorio nazionale, per le quali nulla è previsto dai contratti ai fini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese, le prestazioni degli artisti, essenzialmente remunerate in funzione delle due recite da eseguirsi all'estero, siano considerabili interamente rese all'estero e, per l'effetto, non assoggettabili a tassazione in Italia, con conseguente esonero della Fondazione da qualunque obbligo del sostituto d'imposta".
L'Agenzia Entrate in proposito chiarisce che "in ragione dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, nonché dell'articolo 17, paragrafo 1, del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni" la Fondazione, "previa presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero", potrà non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.
Richiesta di informazioni al consulente del lavoro
Facsimile di lettera di richiesta di informazioni al consulente del lavoro.
Ripartizione dei compiti – Incassi e pagamenti
Abbiamo redatto una schema di lavoro per la ripartizione dei compiti relativi agli incassi e ai pagamenti.
Deduzione per Irap pagata nel 2024
Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta 2024.
Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).
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