Mercoledì 3 marzo 2021

Servizi digitali: i codici per il versamento dell'imposta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.

Li riportiamo di seguito, così come indicati nella Risoluzione dell'Agenzia Entrate:

  • “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”;
  • “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;
  • “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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