Lunedì 31 marzo 2025

Si' al rimborso Iva per lavori effettuati su beni di terzi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

L’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità, purché sia in possesso di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
E' possibile, pertanto, chiedere il rimborso non solo per il bene derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato, ferma restando la "strumentalità" dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali "investimenti" che richiedono cioè un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.

A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025.

In considerazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 e della successiva pronuncia della Sezione tributaria, n. 32345 del 2024, chiarisono infine le Entrate, le indicazioni fornite al paragrafo 3 della risoluzione n. 179/E/ del 2005, sono da ritenersi non più attuali.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024)

    Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024)

    Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)

    Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)

    Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.
    Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS