Venerdì 24 giugno 2022

Spese pazze per lo studio in affitto, senza inerenza l'Iva non si detrae

a cura di: FiscoOggi
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I costi di rifacimento completo, normalmente a carico del proprietario, non possono essere stati sostenuti per il mero adattamento dei locali alle esigenze connesse alla professione del locatario.

Non è detraibile l’Iva relativa alle spese di ristrutturazione completa e radicale di un immobile, condotto in locazione da un architetto e adibito a studio professionale, qualora si tratti di spese straordinarie non consistite "in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connesse all’attività professionale del locatario", risultate prive del requisito di pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del contribuente e finalizzate ad aggirare l'obbligo di pagamento dell'Iva da parte della “proprietaria-locatrice”, consentendone la detrazione al marito. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 14853 dell’11 maggio 2022.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Da quest’anno arriva una cedolare secca più cara per gli affitti brevi (inferiori a 30 giorni).  Ma solo se gli immobili sono più di due. In particolare, se è concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è pari al 21%; se sono concessi in locazione breve più immobili, su uno (a scelta del contribuente) si applica l’aliquota del 21%, mentre sugli altri si applica il 26%. 
    Se le unità concesse in locazione breve sono più di quattro l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, nessuna cedolare secca può essere applicata. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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