Il socio di Società a responsabilità limitata "semplificata" non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della "manifesta sottocapitalizzazione della società", e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel "mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro".
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.
La regola dell'obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio - si legge nella sentenza - "non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tuta l'attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il "rischio d'impresa"".
L'obbligo di conservazione dell'integrità patrimoniale di cui all'art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell'art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i rischi che connotano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l'ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura "simbolica" e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica ex ante dell'attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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