Mercoledì 31 maggio 2023

Stralcio mini cartelle e rottamazione quater anche per gli enti territoriali con riscossione diretta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Tra le novità introdotte durante l'iter di conversione del Dl n. 34/2023 (Decreto "bollette") c'è l'Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) che consente agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate o che hanno assegnato il servizio a terzi, di applicare alcuni istituti di "tregua fiscale" introdotti dalla legge di bilancio 2023, ossia:

  • lo "stralcio" automatico delle cartelle di valore fino a 1.000 euro;
  • la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione-quater).

Per aderire, gli enti territoriali dovranno emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Bollette", un provvedimento con cui stabiliscono:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
    le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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