Con la Risposta n. 245 del 13 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'associazione che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, può richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la stessa associazione non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998.
A loro volta i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare la partita IVA dell'associazione per l'esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità, come ad esempio la tenuta della contabilità e la trasmissione telematica della dichiarazione vistata, non possono ricorrere ai servizi dell'associazione, dato che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, chiarisce ancora l'Agenzia, potranno utilizzare, come fanno attualmente, la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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