Con l'Ordinanza n. 25461 del 21 settembre 2021 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha affermato che il termine utile per la notifica dell'avviso di accertamento, in relazione alla Tassa auto, è il terzo anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.
La norma da applicarsi per determinare il termine legale della notifica della cartella esattoriale, infatti, è l'art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., e non l'art. 25, comma primo, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, norma applicabile in relazione a tributi diversi.
Il suddetto art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, in particolare, dispone che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza, ha accolto il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e cassato la decisione impugnata e rinviata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione
Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.
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