Con l’interpello n. 171 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.
Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.
Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.
Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera
e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale? ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il Contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).
In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.
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