Al via le domande di accesso per l'anno 2021 al cosiddetto "Tax credit edicole", il credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Fino al 30 settembre i titolari o legali rappresentanti delle imprese interessate potranno presentare la domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
Per accedere ci si dovrà autenticare tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".
Ricordiamo che la misura, introdotta dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2021 e 2022 è stata rinnovata con modifiche riguardanti la platea dei destinatari e le spese ammesse all'agevolazione.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022, possono accedere al beneficio:
Per gli anni 2021 e 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell'anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento previsto ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni e la misura massima dell'agevolazione per il 2021, come per l'anno 2020, è di 4.000 euro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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