Mercoledì 10 gennaio 2024

Tax credit investimenti pubblicitari: al via l'invio delle dichiarazioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' attiva dal 9 gennaio la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno "prenotato" l’accesso al tax credit relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati nel 2023 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, per inviare la dichiarazione sostitutiva che attesta la corretta effettuazione degli investimenti nell’anno agevolato e la loro rispondenza ai requisiti fissati dall'articolo 57-bis, Dl 50/2017.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, con apposito modello (qui le relative istruzioni), esclusivamente per via telematica, utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Il termine ultimo per l'invio della dichiarazione è fissato al 9 febbraio 2024.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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