Mercoledì 7 aprile 2021

Trasmissione dati rilevanti ai fini Irap: pubblicato il Decreto con le modalità di invio al Mef

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sul sito internet del Ministero delle Finanze è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 30 marzo 2021 con disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini Irap.

A partire dall'anno 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione nel sito Internet www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l'anno in corso.

L'Agenzia delle entrate tiene conto di tali dati ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione Irap.

La pubblicazione dei dati avviene tramite inserimento in un'apposita applicazione denominata "Gestione IRAP", che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d'imposta, alle norme nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti i Stato.

Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, viene ancora specificato nel Decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno reinserire i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

Clicca qui per leggere il testo integrale del Decreto.


Fonte: https://www.finanze.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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