Con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, che prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021.
I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In proposito, il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, prevede che i sostituti d'imposta compensino il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.
Di conseguenza, per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione tale credito, sono istituiti i seguenti codici tributo:
Per il modello F24:
Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP):
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- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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