Martedì 31 gennaio 2023

Tregua fiscale: nella Circolare

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Per tutti i contribuenti che desiderano beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima Legge di Bilancio, sono disponibili le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. 

In particolare, con la Circolare "Omnibus" n. 2 del 27 gennaio 2023, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle misure previste dalla cosiddetta "Tregua fiscale", che riguardano la regolarizzazione di irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, il cosiddetto ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Nel documento, l'Agenzia descrive in modo dettagliato tutte le opportunità e le modalità per usufruire delle norme agevolative, create per supportare imprese e famiglie in questo momento di crisi economica. 

La Circolare, inoltre:

  • fornisce  dettagliate informazioni sulle procedure di cancellazione dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, nonché sulle opportunità di definizione agevolata dei carichi fiscali affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • fornisce indicazioni sulle misure riguardanti il contenzioso pendente, fornendo indicazioni sulle opportunità di definizione agevolata delle controversie tributarie, sulla conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria e sulla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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