Martedì 1 dicembre 2020

Utilizzo F24 anche per le somme da registrazione di atti pubblici e di scritture private autenticate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Provvedimento del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e al versamento dell’imposta sulle donazioni,  nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma SISTER.

Per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati l’adozione del modello “F24” è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020
E' previsto un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, in cui sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23” che con modello “F24”.
A partire dal 1° luglio 2021, invece, i suddetti versamenti dovranno effettuati esclusivamente con il modello “F24”.

Nel Provvedimento viene infine chiarito che i  versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato negli atti stessi.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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