Mercoledì 8 giugno 2022

Valorizzazione edilizia: decadenza dell'agevolazione e sanzioni se non c'è "trasformazione energetica"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'impresa di costruzioni che ha acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7 del DL n. 34/2019 (Decreto "Crescita"), ossia dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, e che entro 10 anni lo rivende senza aver effettuato gli interventi richiesti per poter fruire dell'agevolazione (demolizione e ricostruzione, o ristrutturazione edilizia di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo) è tenuta a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre al pagamento della sanzione del 30%.
Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate, nella Risposta n. 324 del 6 giugno 2022.

L'Agenzia ricorda, in particolare, che il regime agevolativo, in vigore fino al 31 dicembre 2021, è previsto in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, dopo aver acquistato l'immobile, provvedano a demolirlo e ricostruirlo entro i 10 anni successivi o eseguano interventi di ristrutturazione edilizia di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo. In entrambi i casi, le opere devono essere realizzate conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica "NZEB, A o B”. L’immobile deve essere poi rivenduto per almeno il 75% del volume del nuovo edificio.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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