Con la Risposta n. 313 del 30 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell'erogazione di tali somme, superi il limite di reddito fissato dalla legge per l'ammissione allo stesso.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 prevede che si tenga conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Inoltre, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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