L'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Il credito d'imposta spetta, in particolare, per due tipologie di spese:
Con la Risposta n. 469 dell'8 luglio 2021 l'Agenzia Entrate chiarisce che le spese effettuate per l'acquisto di software da utilizzare in ristoranti, finalizzati alla dematerializzazione dei menù, alla gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto, utili quindi a consentire di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti rientrano, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, nel campo di applicazione del suddetto credito d'imposta.
Non sono invece agevolabili, precisano le Entrate, gli investimenti effettuati per l'acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela, finalizzati a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, ma senza diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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