Mercoledì 16 marzo 2022

Anche gli "indumenti da lavoro" rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con l'Ordinanza n. 8042 dell'11 marzo 2022 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, esprimendosi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha chiarito che spetta al datore di lavoro l'onere di fornire e mantenere in stato di efficienza degli indumenti da lavoro del lavoratore.

"La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)", precisa la Cassazione, "non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., come nel caso delle tute con barre catarifrangenti; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anche essi inquadrabili nella categoria dei D.P.I.".


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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