La verifica del titolare effettivo di un’impresa è da sempre centrale, in materia di antiriciclaggio. Alcune strutture societarie possono infatti essere abbastanza complesse e tortuose da nascondere identità ed eventuali attività sospette a carico di un soggetto.
Il 10 ottobre è entrato in vigore il cosiddetto Registro dei titolari effettivi. Per le società di capitali, le persone giuridiche private riconosciute e i trust scatta l’obbligo di comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle imprese. Tale misura mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio.
Dal 10 ottobre le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative), i trust e le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute) hanno 60 giorni di tempo per comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle imprese. È quanto prevede il Decreto che è stato pubblicato il 9 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale.
La comunicazione deve essere trasmessa dagli amministratori o dai legali rappresentanti con propria firma digitale attraverso un software dedicato. Inoltre, devono essere indicati anche nome e cognome, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale del titolare effettivo.
Le società e gli enti già esistenti devono comunicare il titolare effettivo al Registro delle imprese entro il 11 dicembre 2023. I dati vanno confermati annualmente.
Alla violazione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo farà seguito una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
Ma chi è il titolare effettivo di una società? E perché è importante individuarlo?
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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