Venerdì 2 febbraio 2024

ASD e SSD: nuovo regolamento sulla tenuta e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Dipartimento per lo Sport informa della pubblicazione, sulla piattaforma dedicata, del nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono inoltre iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

Tra le novità del Regolamento pubblicato:

  • l'individuazione della procedura per il riconoscimento, da parte del Dipartimento per lo Sport, della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2);
  • la definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11). 

Qui il modulo per richiedere l'iscrizione nel RASD.
Qui la procedura per l'iscrizione delle attività non riconosciute.


Fonte: https://www.sport.governo.it
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    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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