Con Circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021 l'Inail riassume le istruzioni in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, emanate nel corso degli anni anche alla luce anche delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il documento elenca i soggetti obbligati all’iscrizione all’assicurazione e ribadisce i concetti di nucleo familiare, ambito domestico e cura delle persone. Inoltre, chiarisce le modalità di iscrizione e pagamento del premio assicurativo, i requisiti per l’erogazione delle prestazioni, ed esamina le caratteristiche delle singole prestazioni economiche.
Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.
Registro dei volontari non occasionali (modello personalizzabile)
Gli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima. Con il D.M. del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro, vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Ets, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Cts. L’articolo 3 del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del RUNTS), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
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