Il Decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all'attività svolta, con lo scopo di garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia.
Il credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13 del 21 marzo, oltre a fornire alle imprese interessate ed in possesso dei necessari requisiti le istruzioni per poter usufruire dell'agevolazione, istituisce il codice tributo "6960" da inserire nel modello F24 nella "sezione erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Leggi la Risoluzione.
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Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
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