I cittadini del Regno Unito, residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 e che mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea e non devono costituire un nuovo status di soggiorno.
Questo criterio, chiarisce l'Istituto di previdenza, si applica ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle seguenti prestazioni già in godimento:
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti della Circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, che contiene istruzioni operative per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell'Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, WA) sottoscritto con l'Unione Europea e a conclusione del periodo di transizione dopo Brexit.
Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale, che rappresenta non un obbligo, bensí un diritto per i cittadini del Regno Unito e garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall'Accordo di recesso.
ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2024 (Excel): aggiornato al nuovo prontuario ANC
Grazie ad una proficua collaborazione con ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), AteneoWeb pubblica e aggiorna periodicamente il software ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI, che permette di determinare nel dettaglio gli onorari consigliati che possono essere utilizzati come riferimento dal professionista per determinare i compensi delle proprie prestazioni professionali.
Questa nuova versione è aggiornata con la seconda versione del prontuario ANC che prevede la gestione degli onorari per le attività legate al Concordato Preventivo Biennale.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:
documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;
elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
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