L’articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori .
Con provvedimento del 17 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo, oltre alle modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
Il versamento deve essere effettuato, a titolo di acconto e per un importo pari al 40%, entro il 30 giugno 2022 e, per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con F24 utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con separata risoluzione.
La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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