Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il 12 gennaio.
Il provvedimento contiene misure trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.
Tra le disposizioni in materia di rapporto di lavoro l'articolo 19 riguarda le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.
In particolare, l'introduzione del comma 7-bis, che modifica l'articolo 26 del Dl n. 151/2015, prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificarne la veridicità.
Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, alla cui fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.
Il lavoratore, in questo vaso, sarà considerato dimissionario e non avrà diritto alla NASpI.
Il datore di lavoro, quindi:
Le citate disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Richiesta di informazioni al consulente del lavoro
Facsimile di lettera di richiesta di informazioni al consulente del lavoro.
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