Cosa fare se il lavoratore domestico, dopo il periodo di ferie, tardasse a rientrare sul posto di lavoro?
L'Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (Assindatcolf) spiega come gestire al meglio, dal punto di vista amministrativo, questa casistica.
Innanzitutto, consiglia Assindatcolf, è necessario contestare ufficialmente il mancato rientro a conclusione del periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Questo è il primo step da seguire, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del lavoratore. La notifica andrebbe anticipata anche via mail o cellulare, in modo da contattare il lavoratore anche se non fosse rientrato in Italia in seguito ad un viaggio all’estero.
Cosa avviene dopo?
Due le ipotesi:
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
Lettere del professionista alla clientela: la Certificazione Unica 2024
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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