Approvato il 21 marzo dal Consiglio Nazionale, il nuovo codice deontologico è entrato in vigore il 1° aprile 2024.
Modifiche di rilievo:
In merito al trattamento economico del tirocinante viene confermato il testo dell’articolo 37 del testo previgente, e cioè “Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.”
E’ invece praticamente inalterato il testo dell’articolo 15 (ex 16) in materia di subentro ad un Collega e, in questi oltre 40 anni di attività mi sono sempre reso disponibile nei confronti del subentrante, trasmettendo tempestivamente la documentazione reputata utile per il proseguimento dell’incarico del subentrante, mentre non ho ricevuto, alcune volte, un minimo di collaborazione subentrando ad un Collega in qualche incarico; collaborazione che viene resa nell’interesse del cliente ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 15 Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso, nonché adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Così come opportunamente è stato inserito il comma 5 e 6 all’art. 19 Al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi. Il professionista, nel comunicare ai potenziali clienti le proprie competenze professionali, deve astenersi dall’inviare messaggi o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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