L’articolo 10-quater del Dl n. 4/2022 (Decreto "Sostegni-ter") ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, dovevano essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.
A seguito di alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, che anche causa delle evoluzioni normative intervenute, hanno visto scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la scadenza del 29 aprile 2022, l'Agenzia, con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, ha chiarito che, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:
Entro il 13 maggio 2022 dovranno invece essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.
Entro il 10 maggio, sulla stessa Piattaforma, saranno caricati i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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