Sulla base della variazione percentuale, pari al +0,8%, dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel biennio 2023-2024, l'Inps ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici.
Prima di passare all'esposizione dei dati in forma tabellare l'Istituto, nella Circolare n. 29 del 30 gennaio, conferma gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, e gli esoneri istituiti dall’articolo 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006.
Viene confermata, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale (art. 2, comma 28,L. n. 92/2012) a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), che non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Nella Circolare l'Istituto fornisce indicazioni anche in merito all'incentivo per il posticipo della pensione per i lavoratori domestici.
CLICCA QUI per leggere la circolare.
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