Giovedì 29 luglio 2021

Conversione "Sostegni-bis": le novità sui trattamenti di integrazione salariale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la conversione in legge del Decreto "Sostegni Bis" sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro, che hanno assorbito le misure introdotte dal DL n. 99/2021.

Tra le novità introdotte, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale è stato previsto quanto segue:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, possono usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • i datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili possono fruire di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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