Dal 1 febbraio è estesa la tutela assicurativa Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders ), i quali avranno diritto alle stesse prestazioni economiche previste in favore dei lavoratori dipendenti, alle prestazioni protesiche e riabilitative e alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall'Istituto.
Con l'Istruzione operativa del 23 gennaio 2020 l'Inail fornisce le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
L'impresa di delivery, precisa l'Inail, è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e:
In entrambi i casi l'impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio assicurativo, come il tipo di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei lavoratori.
Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica. L'Inail trasmetterà successivamente tramite pec il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza indicata sul certificato.
Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.
Ricevuta/autocertificazione rilasciata da sportivi dilettantistici compensi co.co.co.
La formula che abbiamo redatto interessa tutti coloro che operano nell’ambito sportivo e ricevono compensi e/o indennità comunque denominati, e dunque sono soggetti alla nuova normativa.
Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 5 settembre 2023, del correttivo-bis ai decreti di riforma delle sport, arrivano le prime indicazioni da parte del Dipartimento dello Sport sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro.
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