Con la Risposta n. 294 del 24 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (c.d. "transferred employees") per l'acquisto di laptop/tablet destinati alla didattica dei propri figli, non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
L'Agenzia precisa inoltre che, anche il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso il cui superamento è condizione per iscrizione all'istituto scolastico, non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi della citata disposizione, in quanto può rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Pacchetto di software per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
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Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
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