Con il Messaggio n. 3627 dell'8 ottobre 2020 l'Inps fornisce indicazioni relative alla presentazione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza al termine del godimento delle 18 mensilità.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e, di conseguenza, la domanda è stata posta in stato "Terminata".
Tali soggetti, quindi, a partire dal mese di ottobre, possono richiedere il rinnovo.
Le domande di rinnovo possono essere presentate tramite i seguenti canali:
In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, ricorda l'Istituto, è previsto l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio.
Nel messaggio anche le indicazioni in merito ai casi di variazione della composizione del nucleo familiare, di variazione della situazione economica del nucleo e del mancato rispetto dei requisiti economici, e le istruzioni sulla presentazione della domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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