Martedì 20 febbraio 2024

Entro il 29 febbraio il conguaglio IMU 2023

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il comma 71, art. 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) chiarisce in merito all'esenzione IMU per immobili utilizzati per scopi non commerciali.

La norma, in particolare, prevede l'esenzione dall'Imposta municipale unica per gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto.
Gli immobili si intendono:

  • "posseduti", anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le suddette attività, con modalità non commerciali;
  • "utilizzati", quando strumentali alle destinazioni sopra descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. 

I successivi commi 72 e 73 della Legge di bilancio prevedono rispettivamente che:

  • limitatamente all'anno 2023, sono considerate tempestive, e dunque efficaci, le delibere comunali e di approvazione delle aliquote e delle tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nel portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 15 gennaio 2024
  • l'eventuale conguaglio, dovuto dal contribuente, tra l'imposta municipale propria (IMU) e quella versata entro il 18 dicembre 2023, dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie, ossia presentando apposita istanza all’Ente locale competente. 

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.

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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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