La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178), al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ha introdotto l'esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L'esonero è esteso a un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che procedano ad assunzioni in sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con la Circolare n. 56 del 12 aprile l'Inps fornisce le prime indicazione in materia, illustrando presupposti e condizioni per l'accesso al beneficio e precisando che l'esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
Easy Alert PMI: versione Excel
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e per l’assunzione di idonee iniziative.
In particolare, la norma prevede testualmente che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; - l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
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