Con il Messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 l'Inps, a seguito di alcune richieste di chiarimento in merito al procedimento di concessione e verifica dei requisiti previsti dalla legge relativamente all'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti (art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), fornisce ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già fornite in precedenza.
L'Istituto inizialmente ricorda che, come chiarito con messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, la richiesta di riesame dell’esito potrà essere presentata mediante un’apposita funzionalità, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.
Relativamente alla verifica della regolarità contributiva, viene ricordato che, tra i requisiti previsti per fruire del suddetto esonero, gli interessati devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il DURC.
Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Pertanto, come già indicato nel citato messaggio n. 3974/2021, gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.
Clicca qui per leggere l'intero messaggio.
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