La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso fino al 31 agosto 2020 il periodo in cui è possibile fruire del congedo Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Con la Circolare n. 99 del 3 settembre 2020 l'Inps fornisce istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.
In alternativa al citato congedo, precisa l'Istituto, i genitori hanno la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell'infanzia, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall'Istituto, da ultimo, con la circolare n. 73/2020.
CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica
Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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