Con Nota n. 8301 del 4 giugno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo degli statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti, ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore).
In particolare, è stato chiesto al Ministero:
Il Ministero osserva che la conoscibilità dei modelli di statuto (assicurata dalla pubblicazione degli stessi sul sito ministeriale) predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati, non dà luogo, in caso di utilizzo, alla riduzione dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un’istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, ma è in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti.
A meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero.
Ove ciò si verificasse, l’ente interessato potrebbe portare tale circostanza all’attenzione dell’Amministrazione procedente, che a quel punto potrebbe rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte.
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La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
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