Con Circolare n° 184 del 13 dicembre 2021 l'Inps rende noto l'aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2020 e fornisce istruzioni in merito alle modalità di pagamento.
Dal 1° gennaio 2020 il contributo è pari a 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili). L’importo è provvisoriamente confermato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Nella Circolare sono riportati gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2020 e 2021, dagli iscritti al predetto Fondo:
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 1,47 euro per un bimestre e a 0,73 euro per un mese.
Il termine di versamento è fissato al 31 marzo 2022 e si riferisce alle sole integrazioni dovute per gli anni 2020 e 2021. La contribuzione riferita al 2022, precisa l'Istituto, sarà adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
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