L'articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito delle misure volte a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha modificato l'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia - TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità - e delle conseguenti modalità di surroga.
Con il Messaggio n. 3008 del 31 luglio 2020 l'Inps, in attesa dell'implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l'acquisizione preliminare da parte dell'Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell'ammontare delle prestazioni stesse.
Dopo aver eseguito l'elaborazione definitiva delle domande istruite le strutture territorialmente competenti dovranno far pervenire alla filiale della banca dell'Istituto ordinante l'elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, parallelamente al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell'ammontare della disposizione di pagamento.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi