Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 21 del 16 febbraio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo del DL 24 febbraio 2023 n. 13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, si compone di tre parti:
Relativamente all'ultimo punto sono potenziate le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Viene costituita, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Infine, viene istituita l’Agenzia italiana per la gioventù, un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani.
È stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) recante misure per il fisco, l’energia, le imprese, l’agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo.
Abbiamo predisposto questo documento per sintetizzare le misure adottate in materia di famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale.
Convenzione di affittanza agricola: modello personalizzabile
L’articolo 45 della Legge 203/1982, prevede che “sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
Registro deI volontari (non occasionali) di associazione di volontariato Ets
Gli enti del Terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Con il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, n. 285), vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dall’articolo 18, 2 comma, del Cts . L’articolo 3, del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runts), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. In tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.
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