La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale.
Con Circolare n. 20 del 27 febbraio l'Inail comunica le retribuzioni convenzionali per l'anno 2025 da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, così come determinate dal Decreto MEF-MLPS del 16 gennaio 2025.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, si applica anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le suddette retribuzioni convenzionali, in deroga alla norma generale di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 38/2000, si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale.
L'Istituto precisa inoltre che la normativa si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative definisce l’ambito territoriale di applicazione.
Ripartizione dei compiti – Retribuzioni
Abbiamo redatto una scheda relativa alla ripartizione dei compiti in materia di retribuzioni.
Facsimile di lettera agli agenti e rappresentanti per conferma provvigioni e/o premi maturati e non ancora liquidati.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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