È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l'erogazione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.
Per i professionisti già beneficiari dell'indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell'attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.
Per i medesimi professionisti, inoltre, l'art. 34 del DL 23/2020 ("liquidità") subordinava la spettanza dell'indennità all'iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall'art. 78 del DL 34/2020 ("Rilancio").
Si ricordano i requisiti di accesso all'indennità:
Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al "reddito professionale".
Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall'indennità di marzo a causa dell'assenza dell'iscrizione esclusiva all'ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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