Il DL 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL Ristori), l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della suddetta tutela di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto Sostegni sono:
Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021 l'Inps fornisce indicazioni amministrative relative all'indennità una tantum e chiarisce che, per presentare la domanda, si dovrà attendere un’apposita comunicazione da parte dell’Istituto. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle domande, infatti, verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito Inps.
Nella Circolare l'Istituto chiarisce inoltre che tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra citate, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL n. 137 del 2020, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del bonus, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
I lavoratori che invece non hanno beneficiato delle indennità potranno presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL n. 41 del 2021 entro il 31 maggio 2021.
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Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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