Giovedì 18 gennaio 2024

Iva e CU 2024: pubblicati i modelli in versione definitiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con due distinti provvedimenti datati 15 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2024 e Iva base 2024 e Certificazione unica 2024 con relative istruzioni.

Con il primo l'Agenzia, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Rispetto allo scorso anno sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

L'Agenzia Entrate, inoltre, al fine di rendere disponibile ai contribuenti una versione "semplificata" del modello di dichiarazione annuale da riservare a coloro che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, ha approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al
Modello IVA/2024.
Le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni saranno approvate con successivo provvedimento.

Con il secondo provvedimento l'Agenzia Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Nel provvedimento vengono inoltre illustrate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e vengono approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Tra le novità contenute nel nuovo modello la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.

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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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